16 febbraio 2019 – Trentino, Corriere del Trentino
Sentenza pilota nel cambio d’appalto. «Tutti conserveranno posto e diritti». Servizi, Uiltucs vince la causa contro Dussmann e Serenissima. Norma provinciale nel mirino.
La Uiltucs del Trentino Alto Adige vince una causa pilota contro Dussmann e Serenissima sul tema del cambio d’appalto. In sostanza la legge in vigore dal luglio del 2016 prevede che quando un’azienda subentra debba assumere tutto il personale, con l’inquadramento in essere. Solo che la stessa legge contiene delle eccezioni che la rendono vaga e potrebbero consentire alle aziende di evitare questo onere. Nelle intenzioni del sindacato la sentenza del giudice del lavoro Flaim consentirà di dare un’interpretazione definita della norma, che serva da deterrente in futuro. Inoltre il tema verrà portato al tavolo appalti della Provincia di Trento, che a questo punto dovrebbe riformulare la norma provinciale.
Il caso preso in esame è un cambio d’appalto alla mensa dell’Apsp San Giovanni di Mezzolombardo, dove alla Dussmann subentra Serenissima. La questione riguarda cinque lavoratori, ma la valenza è pesante in quanto la sentenza crea un precedente.
L’Unione europea, con una direttiva del 2001, ha stabilito che nei cambi d’appalto di servizio c’è l’obbligo di continuità. La legge italiana 122 del 2016 ha recepito questa direttiva: obbligo di applicare l’articolo 2112 del codice civile che prevede la continuità di servizio e quindi «il passaggio automatico dei lavoratori senza soluzione di continuità».
Prima di questa norma poteva funzionare solo la «clausola sociale» inserita in un
contratto, che i sindacati dovevano far valere in sede di negoziazione. In molti contrati però la clausola non c’è e quindi la difesa dei posti di lavoro risultava molto difficile.
Il segretario regionale Uiltucs Walter Largher e Dino D’Onofrio spiegano che però la norma italiana non basta. Si esclude infatti dall’applicazione dell’obbligo di trasferire tutto il personale se «il nuovo appaltatore è dotato di una propria struttura organizzativa e operativa» e se «sono presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa».
Per non avere l’obbligo di sobbarcarsi di tutta la forza lavoro, in questo caso la parte datoriale ha cercato di far valere queste eccezioni. «Ma il giudice ha detto che questi cambiamenti sono irrilevanti — dicono i sindacalisti — così abbiamo vinto la causa».
A cosa servirà questa causa pilota? Prima di tutto da deterrente: con questa interpretazione, se un cambio d’appalto non avviene come un semplice «cambio di casacca», preservando i diritti dei lavoratori, oltre al posto, c’è il rischio per il datore di essere accusato di attività antisindacale, fatto che di frequente lo escluderebbe dagli appalti. In secondo luogo si aprirà la discussione al tavolo provinciale. Per i sindacalisti, se si indicasse che il cambio d’appalto deve essere gestito «in continuità», si eliminerebbero le ambiguità.
Scarica il pdf: appalto 160219
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