“Decreto rilancio” – Misure urgenti emergenza COVID-19.
REM, REDDITO DI EMERGENZA
(articolo 82 in vigore dal 19 maggio 2020)
Nuclei familiari in possesso cumulativamente:
- a) Residenza in Italia (richiedente)
- b) Reddito familiare aprile 2020 inferiore al beneficio mensile riconosciuto che può andare da un minimo di
400,00 euro (nucleo di una persona) ovvero 840,00 euro (nucleo familiare con disabile grave o non
autosufficiente) Tabella 1
- c) Patrimonio mobiliare anno 2019 inferiore a 10.000,00 euro, incrementato di 5.000,00 euro per ogni
componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000,00 euro. Il limite è incrementato di ulteriore
5.000,00 euro in presenza di disabile grave o di non autosufficienza di cui al DPCM 159/2013
- d) ISEE inferiore a 15.000,00 euro
Incompatibilità con le seguenti indennità
- professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori del settore agricolo
- lavoratori dello spettacolo
- lavoratori domestici (art. 85 D.L. 34/2020)
- lavoratori danneggiati dall’emergenza da COVID-19 (art. 84 D.L. 34/2020)
- Professionisti con partita IVA non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con riduzione di almeno 33% del reddito nel 2° bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre 2019;
- Co.Co.CoiscrittiallaGestioneseparatanontitolaridipensioneenoniscrittiadaltreforme previdenziali obbligatorie che abbiamo cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del DL 34/2020;
- Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’’Ago
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di
lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione né di rapporto di lavoro
dipendente né di NASPI (alla data di entrata in vigore del DL 31/2020) c
- lavoratori del settore agricolo (beneficiari indennità marzo e aprile)
- lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso attività/rapporto di lavoro:
- dipendenti diversi dal turismo e stabilimenti balneari cessati involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e almeno 30 giornate lavorative
- lavori intermittenti cessati involontariamente con almeno 30 giornate lavorative tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
- autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 con accredito di almeno un contributo mensile
- incaricati vendite a domicilio superiore a 5.000 euro titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie
- I soggetti di cui al punto 7 non devono essere titolari di pensione o lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dall’intermittente
- titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione superiore agli importi di cui alla Tabella 1
- percettori di Reddito di Cittadinanza ovvero misure aventi analoghe finalità
Requisiti e criteri per la determinazione Rem
- – nucleo familiare definito ai fini ISEE
- – reddito familiare come definito ai fini ISEE e riferito al mese di aprile 2020 (principio di cassa)
- – Patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE
Beneficio
– 400,00 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini RdC fino ad un massimo di 2 ovvero 2,1 in presenza di disabile grave o di non autosufficienza ai fini ISEE. Sono riconosciute n. 2 quote.
Tabella 1
Composizione nucleo familiare |
Scala di equivalenza |
Beneficio n. 1 quota |
1 adulto |
1 |
400,00 € |
1 adulto e 1 minore |
1,2 |
480,00 € |
2 adulti |
1,4 |
560,00 € |
2 adulti e 1 minore |
1,6 |
640,00 € |
2 adulti e 2 minore |
1,8 |
720,00 € |
2 adulti e 3 minore |
2 |
800,00 € |
3 adulti e 2 minore |
2 |
800,00 € |
4 adulti |
2 |
800,00 € |
4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente |
2,1 |
840,00 € |
Non hanno diritto
– Soggetti in stato detentivo, ricoverati in strutture a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Tali soggetti non saranno considerati anche per il calcolo della scala di equivalenza
Presentazione ed erogazione
Le domande sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
Il beneficio sarà erogato dall’INPS previa presentazione di domanda tramite CAF e Patronato. Le domande sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
Verifiche
INPS e Agenzia delle entrate possono scambiare informazioni relative al patrimonio mobiliare con le stesse modalità già previste ai fini ISEE.
Nel caso di mancato possesso dei requisiti il beneficio viene immediatamente revocato ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito oltre sanzioni previste per legge.
Risorse
Spesa prevista di 954,6 milioni di euro per il 2020 “Fondo per il reddito di emergenza”. Monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Per la stipula della convenzione con i CAF è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
Scarica il pdf: all.n.4com-74-20
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