CORRIERE DEL TRENTINO, IL T – Venerdì 9 Agosto 2024

Appalti, se il servizio è continuativo i lavoratori mantengono i diritti

La sentenza della Cassazione dopo il caso di Mezzolombardo. UilTucs: «Effetti rivoluzionari»

Daniele Cassaghi

Trento «Una sentenza che avrà un valore rivoluzionario». Quando Stefano Picchetti e Antonio Trifogli di UilTucs presentano il pronunciamento della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 19 luglio scorso, non riescono a trattenere il sorriso. Perché è stato stabilito che, quando un certo servizio (dato in appalto) viene erogato «in continuità» nonostante il cambio di appaltatore, i diritti dei lavoratori da riassorbire vengono mantenuti tutti.

Il caso su cui si è espressa la Suprema Corte è nato in Trentino, nell’Apsp San Giovanni a Mezzolombardo. «Dussman Service» si occupava di distribuire i pasti nella struttura. Alla fine dell’appalto, i lavoratori dipendenti di Dussman dovevano passare a «Serenissima Ristorazione spa», che sarebbe subentrata nell’erogare il servizio. Di fatto Serenissima prendeva il posto di Dussman nel distribuire i pasti e lo faceva con gli stessi mezzi, personale incluso.

Il motivo del contendere era lo status giuridico dei lavoratori che dovevano essere riassorbiti: la Cassazione ha dovuto stabilire se avvicendamenti come questo — in cui, i giudici spiegano, «si ha un passaggio di beni di non trascurabile entità e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa» — contassero come casi di nuovo appalto o come cessazione del ramo di azienda, regolato dall’articolo 2112 del codice civile. E in quest’ultimo caso si ha il mantenimento completo dei diritti acquisiti del lavoratore: anzianità, retribuzione, articolo 18 (se hanno fatto in tempo a goderne). Chi subentra si deve far carico perfino delle retribuzioni arretrate.

Per farla breve, la Cassazione ha stabilito che il 2112 si applica a casi come questo. Inoltre, chiariscono i giudici, vale «anche senza un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione». Peraltro, come spiega Trifogli: «queste tutele si aggiungono (e non sono alternative) a quelle rappresentate dalla clausola sociale e dalle norme contenute nei contratti collettivi di riferimento». E, si legge nella sentenza: «il passaggio di personale nell’ambito di cambio d’appalto ben può integrare l’ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112».

Ultimo ma non ultimo, la Cassazione ha stabilito che la stazione appaltante non è estranea a questo processo. Caso di accademia: la Provincia decide, alla fine di un appalto assegnato a un’impresa di pulizie, di dare in gestione il servizio a un’altra azienda. Se, prima che subentri la seconda azienda, il servizio viene erogato in continuità, sarà la stazione appaltante — la Provincia in questo esempio — a doversi fare carico di assumere i lavoratori con annessi diritti.

Cambi d’appalto, più diritti ai lavoratori

La Cassazione: «I rapporti vanno preservati». La Uiltucs: «Decisione rivoluzionaria»

Gabriele Stanga

Nei passaggi di appalto da un’azienda all’altra, i rapporti di lavoro vanno preservati, mantenendo intatte tutte le condizioni contrattuali. A stabilirlo è un’ordinanza della Corte di Cassazione sezione lavoro, che risponde al ricorso sollevato nel 2020 da Serenissima Ristorazione spa, subentrata nell’erogazione di un servizio mensa all’appaltatrice uscente Dussman Service srl.

Al di là della vertenza specifica, ciò che è importante è il principio generale: «Il trasferimento di azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio», si legge nell’ordinanza. Interviene, dunque, l’articolo 2112 del codice civile, secondo il quale «in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano».

Un principio già sancito nei precedenti gradi di giudizio e che la Cassazione conferma in via definitiva. «Si tratta di una decisione che avrà un valore rivoluzionario nel modo in cui si guarda agli appalti», commenta Stefano Pichetti, segretario di Uiltucs Trentino Alto Adige. «L’articolo 2112 diventa un baluardo di protezione per i lavoratori, quando un’azienda passa ad un’altra con appalto. La Corte di Cassazione garantisce la continuità del rapporto di lavoro mantenendo tutti i diritti acquisiti».

Continuità troppo spesso non assicurata: «Nel 90% dei casi, si assisteva a licenziamenti e riassunzioni da parte dell’azienda appaltatrice entrante», continua Pichetti. Ora, però, la situazione cambia: «Anche debiti e retribuzioni arretrate passeranno al nuovo appaltatore, l’azienda in uscita dovrà responsabilizzarsi, così come quella che subentra». Non serve un vincolo contrattuale e anche il terzo, cioè l’amministrazione pubblica, è ugualmente responsabile. Ora non potrà più lavarsi le mani rispetto a tali questioni.

 

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