“Decreto rilancio” – Misure urgenti emergenza COVID-19
ECO BONUS
Art. 119
Incentivi per efficientamento energetico, Sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici
La detrazione di cui all’articolo 14 del DL 63/2013 (c.d. Eco Bonus) si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente dal 01.07.2020 al 31.12.2021, da ripartire, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
- – interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; la detrazione spetta su una spesa massima di euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio;
- – -interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione; la detrazione spetta su una spesa massima di euro 30.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio ed è riconosciuta anche sulle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
- – -interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione; la detrazione spetta su una spesa massima di euro 30.000 ed è riconosciuta anche sulle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
-
– -a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 DL 63/2013 , nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno dei lavori sopra indicati.
Gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli altri interventi di seguito indicati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare tramite APE.
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter DL 63/2013 , è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra, relativi all’Eco Bonus.
Inoltre, anche per gli interventi, di cui all’art. 16, DL 63/2013 , di seguito riportati, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
-relativi all’adozione di misure antisismiche (co. 1-bis) su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno,
-relativi all’adozione di misure antisismiche (co. 1-quater) su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), con passaggio ad una o a due classi inferiori, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno,
-relativi all’adozione di misure antisismiche (co. 1-quinquies) su parti comuni di edifici residenziali ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), con passaggio ad una o a due classi inferiori, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno,
-realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, (co. 1- septies) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021, con possibilità, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza assicurativa che copre il rischio di eventi calamitosi, di usufruire di una detrazione dall’IRPEF del 90%.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1 TUIR spetta, per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che tale installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra.
In caso di interventi di:
“interventi di ristrutturazione edilizia”
“interventi di nuova costruzione”
“interventi di ristrutturazione urbanistica”
il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.La presente detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici sempre agevolati con la detrazione di cui sopra, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
La presente detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati da: -condomini;
-dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, e con riferimento a singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
-dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
-dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società con requisiti in materia di “in house providing”, per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
-dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi effettuati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
A tutti gli interventi di cui sopra si applicano le norme sulla opzione, da comunicare in via telematica, per la cessione del credito o sconto dell’importo corrispondete alla detrazione. In caso di cessione o sconto, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per gli interventi di cui sopra, che potrà essere anche il responsabile dell’assistenza fiscale.
Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs, definirà tutte le modalità attuative .
Per l’Eco Bonus i tecnici abilitati asseverano la presenza di determinati requisiti e la congruità delle spese sostenute, trasmettendone copia all’ENEA.
Per il Sisma Bonus, l’efficacia degli interventi alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati alla progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le competenze professionali, e iscritti agli Ordini di appartenenza; attestano anche la congruità delle spese.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e del visto di conformità.
Scarica il pdf: all.n.2com-74-20
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