“Decreto rilancio” – Misure urgenti emergenza COVID-19.
INDENNITA’ PER I LAVORATORI DOMESTICI
(articolo 85 in vigore dal 19 maggio 2020)
Beneficiari
Lavoratori domestici in essere alla data del 23 febbraio 2020 con contratto di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, non conviventi con il datore di lavoro.
Beneficio
Indennità mensile per i mesi di aprile e maggio 2020 pari ad euro 500 al mese. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori di RDC in misura inferiore all’indennità, in luogo dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del RDC fino all’ammontare dell’indennità.
Incumulabilità
- professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori del settore agricolo
- lavoratori dello spettacolo
- Emersione lavoro irregolare (art. 103 D.L. 34/2020)
- lavoratori danneggiati dall’emergenza da COVID-19 (art. 84 D.L. 34/2020)
- Professionisti con partita IVA non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con riduzione di almeno 33% del reddito nel 2° bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre 2019;
- Co.Co.CoiscrittiallaGestioneseparatanontitolaridipensioneenoniscrittiadaltreforme previdenziali obbligatorie che abbiamo cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del DL 34/2020;
- Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’’Ago
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di
lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione né di rapporto di lavoro
dipendente né di NASPI (alla data di entrata in vigore del DL 31/2020) c
- lavoratori del settore agricolo (beneficiari indennità marzo e aprile)
- lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso attività/rapporto di lavoro:
- dipendenti diversi dal turismo e stabilimenti balneari cessati involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e almeno 30 giornate lavorative
- lavori intermittenti cessati involontariamente con almeno 30 giornate lavorative tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
- autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 con accredito di almeno un contributo mensile
- incaricati vendite a domicilio superiore a 5.000 euro titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie
- Percettori di reddito di emergenza
- Percettori di Redditi di Cittadinanza che fruiscono del beneficio in misura superiore o uguale al
all’indennità in questione
- Titolari di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario d’invalidità
- Titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico
Scarica il pdf: all.n.6com-74-20
No Comments