Corriere del Trentino – 08 febbraio 2023

«Dirigente scolastico trasferito, rotazione immotivata»

TRENTO «Il testo si limita a poche parole equivalenti a una formula di stile». E ancora: «È singolare — osservano i giudici della Corte d’appello, Sezione lavoro — che questo atto, pur richiamando la durata minima di sei anni, nonché il verbale di concertazione sindacale e la rotazione anticipata solo per motivate ragioni personali o di particolare rilevanza,si limiti poi a questo richiamo testuale e acritico del testo, senza alcun aggancio alla situazione concreta».
È uno dei passaggi salienti della sentenza della Corte, presieduta dalla giudice Anna Maria Creazzo, sul trasferimento anticipato di Giuseppe Santoli, ex dirigente scolastico del liceo scienze umane Filzi, spostato all’istituto tecnico Fontana di Rovereto dopo solo tre anni di mandato. La durata minima è sei anni, lo prevede la legge. Ed è proprio al testo della norma provinciale che i giudici si richiamano in sentenza ribadendo il fatto che «la rotazione può essere disposta solo una volta decorsi i primi sei anni, con la precisazione — scrivono — che sono nove gli anni di durata massima».
Ma per Santoli la Provincia avrebbe scelto un’altra strada, senza una motivazione, però, come osserva la Corte in sentenza. «L’unica motivazione che viene adottata per giustificare l’anticipata rotazione», rimarcano i giudici, «è riferita genericamente» e senza alcun collegamento personale con la posizione del dirigente scolastico. Nella delibera la Provincia aveva sottolineato la necessità di disporre la «rotazione anticipata per motivate ragioni personali o di particolare rilevanza». Ma non si capisce quali.
Non solo: ad avviso della Corte «non è dato sapere in cosa consista la complessità organizzativa, da che cosa sia caratterizzato l’ambito disciplinare di provenienza, in quale modo siano state considerate la formazione e lo sviluppo personale». In sintesi la motivazione è generica e non sufficiente a giustificare una rotazione anticipata secondo i magistrati che hanno accolto il ricorso del dirigente scolastico.
Santoli era stato trasferito con una delibera del 10 agosto 2018, una decisione incomprensibile per il preside che si era rivolto alla Uil Scuola e poi, attraverso gli avvocati Attilio Carta e Stefano Tomaselli, aveva presentato ricorso al Tribunale del lavoro. Il «balletto» dei dirigenti scolastici è spesso al centro di polemiche, ma è la prima volta che su questo tema si esprime il Tribunale del lavoro. La sentenza è destinata a fare scuola.

 

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